In breve
- La separazione non scioglie il matrimonio; il divorzio sì, ma solo dopo i termini di legge.
- Se c'è accordo, le strade sono tre: ricorso congiunto in Tribunale, negoziazione assistita con gli avvocati, accordo davanti all'ufficiale di stato civile (solo in casi limitati).
- Se non c'è accordo si procede con la separazione giudiziale: non serve il consenso dell'altro coniuge.
- Il divorzio può essere chiesto dopo 6 mesi (separazione consensuale) o 12 mesi (giudiziale) dalla prima comparizione davanti al presidente del Tribunale.
- Per i figli contano il loro interesse, la bigenitorialità e la concreta situazione della famiglia, non formule fisse.
- Primo colloquio su appuntamento a Catania, Corso delle Province 116.
Che cos’è la separazione personale dei coniugi
La separazione personale è la situazione giuridica in cui i coniugi, pur restando sposati, cessano di convivere e fissano regole precise su ciò che conta davvero: dove vivranno i figli e con quali tempi frequenteranno ciascun genitore, quanto ciascuno contribuirà al loro mantenimento, a chi spetterà la casa familiare, se e in che misura un coniuge debba sostenere economicamente l’altro. Il vincolo matrimoniale resta: per scioglierlo occorre il divorzio.
La decisione di separarsi è quasi sempre difficile e raramente nasce in un momento di piena lucidità. Rivolgersi a un avvocato civilista all’inizio del percorso, prima di firmare accordi, lasciare la casa o spostare somme di denaro, permette di conoscere le alternative disponibili e di scegliere quella più adatta alla propria situazione, evitando passi difficili da correggere in seguito.
Ogni famiglia è diversa: la durata del matrimonio, l’età dei figli, la presenza di una casa di proprietà o di un mutuo, l’attività autonoma di uno dei due coniugi, un patrimonio comune o separato cambiano in modo sostanziale le soluzioni possibili. Per questo il primo passo è sempre un colloquio sul caso concreto.
Separazione consensuale: le tre strade possibili
Quando i coniugi condividono le condizioni della separazione, l’ordinamento italiano offre tre percorsi. La scelta dipende dalla presenza di figli, dal contenuto dell’accordo e dai tempi che si vogliono rispettare.
| Percorso | Chi interviene | Quando è adatto |
|---|---|---|
| Ricorso congiunto al Tribunale | Giudice (presidente del Tribunale) che omologa l’accordo | Accordo completo, anche con figli minori e patti patrimoniali articolati |
| Negoziazione assistita da avvocati | Almeno un avvocato per parte; Procura della Repubblica per nulla osta o autorizzazione | Accordo raggiunto, desiderio di tempi più snelli, anche con figli |
| Davanti all’ufficiale di stato civile | Ufficiale di stato civile del Comune; avvocato facoltativo | Solo senza figli minori, maggiorenni incapaci, gravemente disabili o non autosufficienti, e senza patti di trasferimento patrimoniale |
Ricorso congiunto al Tribunale
I coniugi depositano insieme un ricorso con le condizioni concordate. Il presidente del Tribunale li convoca, verifica che l’accordo sia compatibile con l’interesse dei figli e lo omologa con decreto. Dal 28 febbraio 2023, con la riforma del processo civile (riforma Cartabia), i procedimenti in materia di famiglia seguono un rito unificato e, quando ci sono figli, il ricorso deve contenere anche un piano genitoriale che descrive la loro vita quotidiana: scuola, attività, tempi con ciascun genitore, vacanze.
Negoziazione assistita
I coniugi, ciascuno con il proprio avvocato, sottoscrivono una convenzione di negoziazione e poi l’accordo. L’accordo è trasmesso alla Procura della Repubblica: se non vi sono figli minori o equiparati basta il nulla osta, altrimenti serve l’autorizzazione, che il pubblico ministero rilascia valutando l’interesse dei figli. Ottenuto il via libera, l’accordo produce gli effetti di un provvedimento giudiziale e viene trasmesso all’ufficiale di stato civile.
Accordo davanti all’ufficiale di stato civile
È la via più semplice ma anche la più limitata: i coniugi si presentano personalmente davanti all’ufficiale di stato civile e confermano l’accordo dopo almeno trenta giorni dalla prima comparizione. Non può contenere trasferimenti di beni e non è disponibile se ci sono figli minori o non autosufficienti.
Separazione giudiziale: quando non c’è accordo
Quando i coniugi non riescono a trovare un’intesa, ciascuno di loro può chiedere la separazione giudiziale. Non serve il consenso dell’altro: basta che la convivenza sia divenuta intollerabile o che si verifichino fatti tali da recare grave pregiudizio all’educazione dei figli.
Il procedimento si apre con un ricorso al Tribunale. Il presidente fissa l’udienza di comparizione personale, tenta la conciliazione e, se questa non riesce, adotta i provvedimenti temporanei e urgenti nell’interesse dei coniugi e dei figli: collocamento e tempi di frequentazione, contributo al mantenimento, assegnazione della casa familiare. Segue la fase istruttoria, in cui si producono documenti, si sentono testimoni, si accertano redditi e patrimoni e, se necessario, il giudice dispone una consulenza tecnica o ascolta i minori. Il procedimento si chiude con la sentenza, che può anche pronunciare l’addebito della separazione.
La separazione giudiziale richiede tempi più lunghi e costi maggiori della consensuale, ma non esclude l’accordo: in molti casi le parti, con il supporto dei rispettivi avvocati, trovano un’intesa nel corso del giudizio, trasformando il contenzioso in una soluzione condivisa. Una difesa tecnica preparata fin dall’inizio, con documenti ordinati e obiettivi chiari, è la premessa migliore sia per il giudizio sia per la trattativa.
Figli: affidamento, collocamento, mantenimento, ascolto
Il principio guida di ogni decisione è l’interesse del minore. La regola è l’affidamento condiviso: entrambi i genitori mantengono la responsabilità genitoriale e assumono insieme le decisioni di maggiore importanza su istruzione, salute e residenza. L’affidamento esclusivo è l’eccezione e richiede motivazioni specifiche. Questa disciplina vale anche per i figli nati fuori dal matrimonio.
Distinto dall’affidamento è il collocamento, cioè la residenza prevalente del figlio. Accanto a esso si stabiliscono i tempi di frequentazione con l’altro genitore: giorni infrasettimanali, fine settimana alterni, festività, vacanze. Il piano deve essere realistico, tenere conto di scuola, sport, distanze e impegni di lavoro dei genitori, e deve essere abbastanza chiaro da prevenire conflitti.
Il mantenimento dei figli non segue una tabella automatica. Il giudice considera le esigenze attuali del figlio, il tenore di vita goduto in famiglia, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi e il valore dei compiti domestici e di cura. Possono essere previste, in aggiunta all’assegno periodico, spese straordinarie ripartite in percentuale: mediche, scolastiche, sportive. Il mantenimento può proseguire a favore del figlio maggiorenne che non sia ancora economicamente autosufficiente senza sua colpa.
Il minore che abbia compiuto dodici anni, o anche di età inferiore se capace di discernimento, deve essere ascoltato dal giudice nelle questioni che lo riguardano. L’ascolto non significa che il minore decida: significa che la sua voce entra nella valutazione.
Mantenimento del coniuge e assegno divorzile
In sede di separazione, il coniuge al quale non sia addebitabile la separazione e che non abbia adeguati redditi propri può chiedere all’altro un assegno di mantenimento. Per stabilirne l’importo si considerano le circostanze del caso e i redditi dell’obbligato: tenore di vita durante la convivenza, durata del matrimonio, capacità lavorativa, patrimonio, contributo dato alla famiglia.
Con il divorzio l’assegno cambia natura. L’assegno divorzile ha una funzione assistenziale, ma anche perequativa e compensativa: tiene conto del contributo che ciascun coniuge ha dato alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale, delle scelte di vita fatte insieme, dell’età e delle concrete possibilità di lavoro. Non è un diritto automatico e non si calcola con formule: occorre dimostrare, con documenti, la situazione di ciascuno.
L’addebito è la dichiarazione, contenuta nella sentenza di separazione giudiziale, che l’intollerabilità della convivenza è dipesa dalla violazione dei doveri coniugali da parte di uno dei coniugi. Può escludere il diritto al mantenimento, lasciando spazio a un più limitato diritto agli alimenti, ed è oggetto di prova rigorosa: non basta l’esistenza di una crisi o di una relazione extraconiugale, ma occorre il nesso causale con la fine della convivenza.
Casa familiare, beni, mutuo e regime patrimoniale
La casa familiare, di regola, viene assegnata al genitore con cui i figli continuano a vivere, a prescindere da chi ne sia proprietario, per garantire ai figli la continuità del loro ambiente. L’assegnazione può essere opponibile ai terzi e condiziona la possibilità di vendere l’immobile: per questo va valutata con attenzione insieme a ogni altra voce economica.
Quando i coniugi si sposano senza scegliere un regime diverso, vige la comunione legale dei beni: gli acquisti compiuti durante il matrimonio appartengono a entrambi. La comunione si scioglie, in generale, quando il giudice autorizza i coniugi a vivere separati; il momento preciso va verificato nel caso concreto. A quel punto occorre decidere come dividere beni, conti e partecipazioni, tenendo conto dei beni personali, che restano fuori dalla comunione.
Il mutuo cointestato resta un obbligo verso la banca di entrambi i coniugi anche dopo la separazione: gli accordi interni su chi paga le rate non vincolano l’istituto di credito. Per questo, quando c’è un mutuo, la soluzione va costruita considerando surroga, accollo, vendita o permanenza della cointestazione. Gli accordi che comportano trasferimenti immobiliari possono avere un trattamento fiscale agevolato, da verificare nel singolo caso con il professionista fiscale di fiducia.
Dalla separazione al divorzio
Il divorzio scioglie il matrimonio. Può essere chiesto quando sono trascorsi sei mesi dalla comparizione dei coniugi davanti al presidente del Tribunale nella separazione consensuale, oppure dodici mesi se la separazione è stata giudiziale; il termine decorre dalla prima comparizione, non dalla sentenza. È il cosiddetto divorzio breve, introdotto nel 2015.
Anche per il divorzio esistono più strade: ricorso congiunto, negoziazione assistita, accordo davanti all’ufficiale di stato civile (con gli stessi limiti visti per la separazione) e divorzio giudiziale quando manca l’intesa. Con la riforma Cartabia è inoltre possibile proporre nello stesso atto sia la domanda di separazione sia quella di divorzio, riducendo il numero dei passaggi.
Il divorzio regola in via definitiva l’assegno divorzile, l’eventuale quota di trattamento di fine rapporto, la posizione sulla pensione di reversibilità, il cognome della donna, e conferma o ridefinisce le condizioni relative ai figli.
Modifica delle condizioni di separazione e divorzio
Le condizioni stabilite non sono immutabili. Se dopo la separazione o il divorzio cambiano in modo significativo le circostanze – perdita del lavoro, nuova occupazione con reddito diverso, trasferimento di un genitore in un’altra città, nuove esigenze dei figli, malattia – si può chiedere al Tribunale la revisione dell’assegno, dei tempi di frequentazione o di altre condizioni, anche in via consensuale con una nuova negoziazione assistita.
La revisione richiede la prova della sopravvenienza e della sua incidenza concreta. Prima di sospendere i pagamenti o modificare unilateralmente gli accordi è fondamentale chiedere una valutazione: l’inadempimento può avere conseguenze civili e, in alcuni casi, penali.
Il primo colloquio: come si svolge e cosa portare
Il primo colloquio si tiene su appuntamento presso lo studio di Corso delle Province, 116 a Catania. È il momento in cui si ascolta la situazione, si chiariscono gli obiettivi e si individuano i percorsi possibili con i relativi costi e tempi prevedibili. Al termine è possibile ricevere, su richiesta, un preventivo in forma scritta.
Per rendere il colloquio produttivo conviene portare, se disponibili: atto o certificato di matrimonio e stato di famiglia; documento d’identità e codice fiscale; ultime dichiarazioni dei redditi o buste paga; atti di proprietà degli immobili e contratti di mutuo o locazione; estratti conto e documentazione su investimenti o partecipazioni societarie; eventuali precedenti accordi o provvedimenti. Se la documentazione non è completa il colloquio si tiene comunque: l’elenco viene aggiornato insieme.
Le informazioni condivise con l’avvocato sono coperte dal segreto professionale.
Errori da evitare in una separazione
- Firmare accordi privati senza consulenza. Le scritture private tra coniugi sono spesso prive di efficacia o incomplete.
- Lasciare la casa senza una valutazione preventiva. Può incidere su assegnazione della casa e tempi con i figli.
- Trasferire beni o svuotare conti. Può essere valutato negativamente e produrre conseguenze patrimoniali.
- Coinvolgere i figli nel conflitto. Il loro interesse è il criterio con cui il giudice valuta ogni scelta.
- Sospendere unilateralmente i pagamenti. Se le condizioni sono cambiate, va chiesta una revisione.
- Cercare informazioni solo online. Le regole generali non sostituiscono la valutazione del caso concreto.
Domande frequenti
Quanto dura una separazione consensuale?
Dipende dal percorso scelto e dai carichi dell’ufficio giudiziario. La negoziazione assistita è in genere la più rapida, perché non richiede un’udienza in Tribunale, ma serve comunque il vaglio della Procura. Con ricorso congiunto la durata dipende dalla fissazione dell’udienza e dall’omologazione. Nelle separazioni giudiziali i tempi sono sensibilmente più lunghi. Nessun avvocato può garantire una durata certa: in studio si indica una stima realistica sul caso concreto.
Per separarsi serve per forza un avvocato?
Dipende dal percorso. Nella negoziazione assistita è obbligatoria l’assistenza di almeno un avvocato per parte. Nella separazione giudiziale e nel ricorso al Tribunale è necessaria la difesa tecnica; nel ricorso congiunto i coniugi possono in alcuni casi essere assistiti da un unico avvocato. Davanti all’ufficiale di stato civile l’avvocato è facoltativo, ma in quel percorso sono ammessi solo accordi molto semplici.
Posso separarmi anche se il mio coniuge non vuole?
Sì. Se non c’è accordo si può chiedere la separazione giudiziale: non serve il consenso dell’altro coniuge, basta che la convivenza sia divenuta intollerabile. Il Tribunale deciderà sulle condizioni relative ai figli e ai profili economici.
Devo lasciare la casa familiare quando decido di separarmi?
Non necessariamente, e non è consigliabile farlo senza una valutazione preventiva: l’allontanamento può incidere sull’assegnazione della casa e sui tempi di permanenza con i figli. Prima di decidere è utile un colloquio con l’avvocato per esaminare la situazione concreta.
A chi viene assegnata la casa familiare?
Di regola al genitore con cui i figli continuano a vivere, anche se l’immobile appartiene all’altro genitore, perché il criterio è la tutela dell’interesse dei figli a mantenere il proprio ambiente. Se non ci sono figli, la casa segue le regole sulla proprietà o sul titolo di godimento.
Come si calcola il mantenimento dei figli?
Non esiste una formula automatica. Si considerano le esigenze attuali dei figli, il tenore di vita goduto in famiglia, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi e il valore dei compiti domestici e di cura. Oltre all’assegno periodico si possono prevedere spese straordinarie ripartite in percentuale.
Il mantenimento al coniuge spetta sempre?
No. Spetta, in separazione, al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione e che non abbia adeguati redditi propri, e l’importo dipende da redditi, tenore di vita, durata del matrimonio e contributo dato alla famiglia. Dopo il divorzio l’assegno divorzile ha criteri in parte diversi, assistenziali, perequativi e compensativi.
Dopo quanto tempo si può chiedere il divorzio?
Sei mesi dalla comparizione dei coniugi davanti al presidente del Tribunale nella separazione consensuale, dodici mesi se la separazione è stata giudiziale. I termini decorrono dalla prima comparizione, non dalla sentenza o dal decreto di omologazione.
Si possono chiedere insieme separazione e divorzio?
Sì: dopo la riforma Cartabia, in vigore dal 28 febbraio 2023, è possibile proporre nello stesso atto la domanda di separazione e quella di divorzio. La domanda di divorzio diventa procedibile quando decorrono i termini di legge e sono soddisfatte le condizioni previste.
Che cosa succede al mutuo cointestato?
Il mutuo continua a obbligare entrambi i coniugi nei confronti della banca, anche se tra loro stabiliscono che sia uno solo a pagare le rate. Le soluzioni passano da un accordo con l’istituto di credito (accollo, surroga), dalla vendita dell’immobile o da altre soluzioni. Va valutato caso per caso.
Gli accordi di separazione si possono modificare?
Sì, se sopravvengono fatti nuovi che incidono sulla situazione, come la perdita del lavoro, un cambiamento di reddito, nuove esigenze dei figli. La revisione si chiede al Tribunale o si concorda con una nuova negoziazione assistita. Non è consigliabile modificare unilateralmente gli accordi.
Che cos’è l’addebito della separazione?
È la dichiarazione del giudice, nella separazione giudiziale, che la fine della convivenza dipende dalla violazione dei doveri coniugali da parte di uno dei coniugi. Può far perdere il diritto al mantenimento. Richiede la prova del nesso tra la violazione e l’intollerabilità della convivenza.
Come si prenota il primo colloquio?
Si può telefonare allo 095 503410, scrivere a ciulla.luciano@gmail.com o compilare il modulo di richiesta nella pagina di prenotazione. Lo studio ricontatta per fissare giorno e ora a Catania, in Corso delle Province 116. Nel modulo è bene non inserire informazioni riservate: i dettagli si danno in studio.
Quanto costa il primo colloquio e come si definisce il compenso?
Il costo del colloquio e del successivo incarico viene comunicato in anticipo. Su richiesta il compenso è indicato in forma scritta, con le informazioni sugli oneri prevedibili dal conferimento dell’incarico alla sua conclusione, secondo i principi di trasparenza dell’ordinamento forense.